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Euro-ritenuta Ecofin

Dopo una lunga contrattazione diplomatica, il 3 giugno 2003 i Ministri delle Finanze dell’UE hanno approvato la Direttiva UE sul Risparmio con decorrenza 1º luglio 2005. La Direttiva si rivolge alle persone fisiche residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro dell’Unione.

Che cosa dice la direttiva?

22 Stati Membri su venticinque hanno adottato un sistema di scambio automatico delle informazioni tra banche e autorità fiscali di competenza. Secondo tale sistema, le banche segnalano alle autorità fiscali del paese, dove risiede fiscalmente il titolare del conto, il reddito da interessi percepito e il nome del titolare del conto in questione.

Lussemburgo, Belgio e Austria sono esclusi da questo scambio d’informazioni.
Questi tre paesi applicano una ritenuta alla fonte sul reddito da interesse, almeno fino al 2011. Altri paesi d’Europa (Svizzera, Principato del Liechtenstein, Repubblica di S. Marino ecc.) hanno deciso di applicare lo stesso sistema di ritenuta alla fonte.

La ritenuta alla fonte

Qualora si scegliesse il regime di ritenuta alla fonte, la Banca applicherà un’imposta sugli interessi percepiti di:

  • 20% fino al 30 giugno 2011
  • 35% dal 1º luglio 2011

In Lussemburgo, annualmente, le banche trasferiranno in modo anonimo le somme raccolte alle autorità fiscali nazionali che a loro volta inoltreranno tali somme a ciascun paese membro secondo quanto dovuto.

E’ importante rilevare che l’imposta è applicata esclusivamente ai redditi da interesse. Non è la nazionalità del contribuente ma la sua residenza fiscale a determinare l’applicabilità della Direttiva. Va inoltre aggiunto che gli interessi percepiti da persone giuridiche non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva.

Scambio d’informazioni

E’ possibile comunque, richiedere alla propria Banca di aderire al sistema di scambio d’informazioni. In questo caso non è applicata alcuna ritenuta alla fonte e la Banca è autorizzata a fornire direttamente, alle autorità fiscali del cliente, le informazioni sugli interessi pagati al loro contribuente. 

Certificato di esenzione

E’ possibile non venire sottoposti alla ritenuta alla fonte su un conto bancario o su singoli titoli, presentando un Certificato di esenzione rilasciato dalle autorità fiscali del proprio paese di residenza. In Italia. l’Agenzia delle Entrate, rilascia tale documento secondo quanto previsto dal Provvedimento del 25/07/2005. Il certificato ha validità triennale.

In entrambi i casi, gli interessi generati in Lussemburgo sono tassati direttamente nel paese di residenza fiscale.

Quali prodotti sono sottoposti a ritenuta alla fonte?

La Direttiva si rivolge al reddito da interesse in generale e senza limiti legati alla nazionalità dell’emittente o alla divisa di riferimento. Rientrano nell’ambito della Direttiva gli interessi prodotti da obbligazioni a tasso fisso, variabile, convertibili e a sconto. Sono invece esclusi dal campo d’applicazione, le plusvalenze, i dividendi, i prodotti assicurativi e i derivati.

Di seguito alcuni esempi di redditi non sottoposti all’euro ritenuta:

  • Interessi prodotti da obbligazioni con granfathering clause. Titoli emessi prima del 1º Marzo 2001 e che non hanno riaperto tale emissione dopo 1º Marzo 2002. 
  • Distribuzioni da fondi che investono meno del 15% dei loro attivi in strumenti sottoposti all’euro-ritenuta. (principio de minimis).
  • Interessi percepiti da fondi che investono meno del 40% dei loro attivi in strumenti sottoposti all’euro-ritenuta.
  • Prodotti assicurativi.
  • Plusvalenze, dividendi e derivati

Listare tutti gli investimenti e prodotti finanziari, definendo l’applicabilità o meno della Direttiva può risultare incompleto e fuorviante;  preferiamo invitarvi a contattarci per qualsiasi chiarimento al riguardo.